
Riceviamo e pubblichiamo un modello di Regolamento scolastico, redatto dal gruppo di lavoro intersindacale IA Basta, sui software di pretesa Intelligenza Artificiale da proporre nelle scuole laddove l’uso di tali strumenti venga approvato dai competenti organi collegiali. Auspichiamo che il testo possa essere una valida risorsa per limitare l’adozione acritica di software prodotti da Big Tech e il loro portato di sorveglianza e militarismo e stimolare una riflessione critica su questi temi, a tutela della libertà di insegnamento e del lavoro e della democrazia.
Noterete che gli artt. 3 e 10 hanno diversi commi che puntano a proteggere i dati di studenti, famiglie e personale docente e ATA.
Per ottenere questo obiettivo si fa divieto di adozione di software controllati da aziende di diritto non UE, come Deepseek, Google, Amazon, Microsoft, OpenAi, Grok, Apple, Meta, Anthropic etc.
Infatti, qualsiasi abuso nell’utilizzo dei dati da parte di aziende che rispondono a differenti legislazioni sarebbe semplicemente impossibile da sanzionare da parte della scuola, in ragione dei costi esorbitanti di un processo civile contro una entità di diritto non europeo, meno che mai se multinazionale come quelle citate.
Per approfondimenti vedasi:
Sito: https://iabasta.ghost.io/
Kit di autodifesa: https://iabasta.ghost.io/versione-aggiornata-del-kit-di-autodifesa-per-lavvento-dellai-a-scuola/
***
REGOLAMENTO DEI SOFTWARE DI PRETESA “INTELLIGENZA ARTIFICIALE“ (P.I.A.)
● VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR).
● VISTA il d.lgs. n. 196/2003 e s.m.i.. (decreto di recepimento del regolamento GDPR).
● VISTA la normativa in materia di sicurezza sul lavoro e tutela dei lavoratori.
● VISTO il Regolamento UE 2024/1689, ed in particolare l’art. 4 secondo il quale “I fornitori e i «deployer» dei sistemi di IA adottano misure per garantire un livello sufficiente di alfabetizzazione in materia di IA del loro personale […], prendendo in considerazione le loro conoscenze tecniche, la loro esperienza, istruzione e formazione, nonché il contesto in cui i sistemi di IA devono essere utilizzati […] La nozione di «deployer» di cui al presente regolamento dovrebbe essere interpretata come qualsiasi persona fisica o giuridica, compresi un’autorità pubblica, un’agenzia o altro organismo, che utilizza un sistema di IA sotto la sua autorità […]”.
● VISTA la Nota MIM – USR Lombardia n. 35264 del 2 luglio 2026, che precisa che gli obblighi previsti dall’AI Act all’art. 4 si applicano solo a coloro che, adottando o programmando di adottare strumenti di IA nelle proprie attività didattiche, si configurano come “utilizzatori” (“deployers”).
● VISTO il Decreto Ministeriale n. 166 del 9 agosto 2025 che stabilisce le linee guida per l’eventuale introduzione del software per computer nominato “IA” nelle scuole italiane.
● VISTE le Linee Guida (Allegato al DM n. 166/2025) che offrono indicazioni operative per l’adozione dei software “IA”, supportando l’innovazione digitale nella didattica.
● VISTA la letteratura scientifica disponibile sul tema dei software di Pretesa Intelligenza Artificiale (PIA) da cui emerge una mancanza di consenso sui benefici, che l’introduzione di tali software dovrebbe produrre, mentre restano seri rischi evidenziati a più riprese sia nel D.M. 166 che nel suo allegato.
● VISTI il recente appello di centinaia di accademici italiani esperti del tema che ritengono che le proprietà di questi software siano descritte in maniera falsa e manipolatoria dalle aziende che li sviluppano.
● VISTO l’appello internazionale firmato da oltre 1500 accademici che richiede la messa al bando completa dei software di PIA, visti i seri rischi sul piano della psicologia evolutiva, sul piano dei rischi psichiatrici, nonché su quello della produzione del sapere (il fenomeno dell’epistemia).
Il Collegio Docenti in data [data] e/o il Consiglio d’Istituto in data [data], tenendo presente il principio di precauzione, approva(no) il seguente regolamento.
TITOLO I – PRINCIPI GENERALI
Art. 1 – Finalità e Principi Generali
1. Il presente regolamento disciplina l’eventuale uso del software per computer di ’Pretesa Intelligenza Artificiale (PIA)’ all’interno dell’istituzione scolastica, garantendo un utilizzo conforme alle normative vigenti. Data la grande complessità del tema nel presente regolamento, oltre al principio di precauzione, si utilizzerà il principio euristico noto come “Principio di Beer”.
2. Gli obiettivi del regolamento sono:
garantire la tutela della privacy e della sicurezza dei dati personali;
definire linee guida per l’eventuale utilizzo di tale software nella didattica e nella gestione scolastica;
promuovere l’educazione all’informatica del personale e degli studenti
garantire la coerenza con il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) e con i principi fondamentali dell’educazione, rispettando i valori di trasparenza, inclusione, equità e centralità della persona.
3. Il software PIA non può sostituire il ruolo educativo, valutativo e relazionale del docente.
Art. 2 – Definizioni e ambito di applicazione
1. Pretesa Intelligenza Artificiale (PIA): software per computer in grado di analizzare dati, ricombinare i contenuti con cui è stato ottimizzato o supportare attività umane con vari livelli di automatismo.
2. Strumenti di PIA: software, piattaforme e applicazioni basate su modelli di PIA, inclusi il machine learning, i modelli linguistici (LLM) e i sistemi di generazione multimediale.
3. Deployer: una persona fisica o giuridica, un’autorità pubblica, un’agenzia o un altro organismo che utilizza un sistema di PIA sotto la propria autorità, tranne nel caso in cui il sistema di PIA sia utilizzato nel corso di un’attività personale non professionale.
4. Il regolamento si applica a tutto il personale docente e non docente, agli alunni e studenti e alle famiglie, nell’ambito delle attività didattiche e amministrative della scuola.
Art. 3 – Selezione e approvazione degli strumenti
1. Gli strumenti adottati devono soddisfare i seguenti requisiti stabiliti dal Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR, 2016/679) in materia di trattamento dei dati personali, inclusi i requisiti di cui:
– all’art. 28 (accordo con responsabile del trattamento), all’art. 32 (sicurezza) e all’art. 35 (valutazione d’impatto);
– in particolare, in caso di trasferimento dei dati extra-UE o di loro disponibilità per enti extra-UE, soddisfare gli ulteriori requisiti previsti dagli artt. 44-50 e della Raccomandazione 1/2020 dell’EDPB (esecuzione della valutazione del diritto del paese nel quale si esegue il trasferimento (TIA) e adozione di idonee misure supplementari, come – per esempio – la criptazione dei dati personali) in modo da rendere impossibile utilizzare tali dati in violazione dei diritti degli utenti al di fuori dell’UE).
Inoltre, tali strumenti dovranno essere acquisiti, nel pieno rispetto dell’art. 68 del C.A.D. (d.lgs n.82 del 7/3/2005), utilizzando software e dati non liberi esclusivamente in assenza di una alternativa realizzata con software e dati liberi,
TITOLO II – USO DEL SOFTWARE PIA DA PARTE DEL PERSONALE SCOLASTICO
Art. 4 – Uso dei software di PIA da parte dei docenti
1. Non è consentito l’utilizzo della PIA per automatizzare le correzioni delle verifiche.
2. L’eventuale utilizzo deve tenere conto dei limiti relativi all’età degli studenti, stabiliti dalle norme vigenti e privilegiare la permanenza dei dati all’interno dell’edificio scolastico.
3. L’eventuale uso dei software PIA non deve comportare oneri aggiuntivi per gli studenti, i lavoratori e le famiglie, come nel caso dell’utilizzo di chatbot attraverso device e connessioni private.
Art. 5 – Uso dei software di PIA per la gestione amministrativa e istituzionale
1. I software PIA possono essere utilizzati per migliorare i processi organizzativi, nel rispetto delle indicazioni del presente regolamento.
2. Il software PIA non può essere impiegato per decisioni automatizzate con conseguenze sugli alunni o sul personale, in caso di violazioni del presente comma la responsabilità delle decisioni resta in capo alle persone fisiche che le hanno commesse
3. L’uso dei software PIA per attività istituzionali e per la produzione di atti e documenti deve rispettare il presente regolamento.
4. La responsabilità del contenuto dei documenti prodotti con software PIA rimane in capo alla persona fisica che ha utilizzato lo strumento.
5. Il dirigente scolastico:
• garantisce che ogni software di PIA sia valutato dal CdI, sentito il DPO, prima della sua adozione;
• è responsabile della valutazione dell’impatto dei software di P.I.A.;
• garantisce il rispetto del presente regolamento;
• assicura l’aggiornamento della documentazione privacy.
Art. 6 – Formazione del personale sul software di PIA
1. La scuola promuove percorsi di formazione sul software di PIA per docenti, personale ATA e studenti.
2. La formazione sul software di PIA ha come obbiettivo la conoscenza:
dell’origine e del funzionamento interno di questa tipologia di software;
del vivace dibattito scientifico in corso attorno ai rischi e all’evoluzione di questo software;
degli impatti sullo sviluppo cognitivo (con particolare attenzione all’età evolutiva), sul lavoro, l’ambiente, la società e la democrazia
degli aspetti legali e normativi a livello italiano e internazionale.
3. In nessun caso la formazione potrà essere limitata all’addestramento all’utilizzo di specifici software di specifiche aziende.
Art. 7 – Responsabilità e limiti nell’uso del software di PIA
1. La violazione di questo regolamento sul software di PIA da parte del personale e dell’utenza può comportare sanzioni disciplinari.
2. È vietato l’uso del software di PIA per la sorveglianza o per la raccolta di dati personali,
TITOLO III – USO DEL SOFTWARE DI PIA DA PARTE DEGLI STUDENTI
Art. 8 – Utilizzo del software PIA a fini didattici
1. Gli studenti possono utilizzare il software esclusivamente per scopi educativi, sotto la guida dei docenti.
2. È vietato l’uso del software per automatizzare lo svolgimento di compiti, tesine o verifiche.
Art. 9 – Limitazioni e responsabilità per studenti e famiglie
1. Per gli studenti minorenni, l’utilizzo del software deve essere approvato dai genitori o tutori legali.
2. Gli studenti devono seguire le indicazioni dei propri docenti e dichiarare esplicitamente se e come hanno utilizzato tale software nei propri lavori scolastici.
3. L’uso del software senza dichiarazione può comportare provvedimenti disciplinari.
4. Gli studenti sono responsabili di qualsiasi contenuto prodotto con strumenti di PIA.
5. I genitori sono responsabili per l’uso della PIA da parte dei figli al di fuori dell’ambito scolastico. Si consiglia vivamente alle famiglie di partecipare alla formazione sul ruolo e sul funzionamento di questi software da parte della scuola.
TITOLO IV – PRIVACY, SICUREZZA E VALUTAZIONE DEI RISCHI
Art. 10 – Protezione dei dati personali e sicurezza informatica
1. La protezione dei dati personali è garantita dal fornitore se assicura la permanenza dei dati all’interno del perimetro dell’istituzione scolastica.
2. Nel caso non sia soddisfatto quanto al comma 1 (a titolo esemplificativo e non esaustivo, servizi come: ChatGPT, Gemini, Claude, Mistral etc.) il fornitore dovrà possedere server dislocati sul suolo UE e, contemporaneamente, essere un’azienda di diritto europeo.
3. I dati degli utenti (studenti, famiglie e personale) non devono essere accessibili al fornitore per finalità diverse dalla fornitura del servizio;
4. I dati degli utenti (studenti, famiglie e personale) non devono essere accessibili a terzi, incluse le autorità pubbliche (se non nei casi previsti e nel rispetto dei diritti previsti dalle norme UE e dalla Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo);
5. I dati degli utenti (studenti, famiglie e personale) non devono essere associabili ad altri servizi messi a disposizione dal fornitore o da terzi come, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i social media o servizi come Gmail.
Art. 11 – Aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR)
1. L’introduzione del software PIA nella scuola deve essere accompagnata da una valutazione dei rischi legati a:
stress lavoro-correlato per docenti e personale ATA;
cybersecurity e protezione dei dati.
2. L’istituzione scolastica valuta, con il RLS, RSPP e il DPO per gli aspetti di competenza, l’eventuale necessità di aggiornare il DVR qualora l’introduzione di strumenti di PIA comporti nuovi rischi per la salute, la sicurezza o la protezione dei dati .
Art. 12 – Monitoraggio e revisione del regolamento
1. Il regolamento sarà aggiornato al sorgere della necessità di adeguarsi all’evoluzione normativa e tecnologica.
2. Il dirigente scolastico, in collaborazione con il Collegio dei Docenti, il Consiglio d’Istituto e il DPO, valuterà l’efficacia del regolamento e proporrà eventuali modifiche.
